Res furtivae: Contributo allo studio della circolazione degli oggetti furtivi in diritto romano

Marina Frunzio

Language: Italian

Published: Jan 17, 2018

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"È certo che nel diritto romano le cose oggetto di furto fossero escluse dall'usucapione. Il divieto nelle fonti giuridiche di età classica viene solitamente attribuito alla lex Atinta de rebus subreptis1, emanata nel II sec. a.

C, sebbene non manchino testimonianze secondo le quali il suddetto divieto sarebbe già stato previsto dalla legislazione decemvirale. Alla lex Atinia sembra rimontare pure l'introduzione del principio della reversio in potestà, in base al quale i beni furtivi sarebbero stati nuovamente usucapibili in seguito al loro recupero da parte del derubato. Da questo punto di vista ampio si presenta il contributo offerto dalla giurisprudenza classica per l'elaborazione dei criteri necessari e sufficienti ad ottenere la purgazione del vitium furtivitatis, avendo cura di tenere distinta la sorte giuridica della res furtiva principale da quella del suo eventuale prodotto. Al contrario, le testimonianze in merito al rapporto tra le XII Tavole e la lex Atinia sono scarse e lacunose. La dottrina ha riservato al tema larga attenzione, soprattutto con riguardo all'interpretazione giuridica della reversio, ma attraverso contributi su specifici punti. Mentre, sono assenti ricostruzioni di carattere monografico dedicate alla legge nel suo complesso e al quadro storico in cui essa si inserisce, fatta eccezione per lo studio del Borgna, risalente al 1897. Il compito che ci siamo proposti è dunque innanzitutto di rivolgere uno sguardo organico alla materia delle res furtivae, anche per raggiungere l'obiettivo di prospettare l'ordine delle problematiche presenti in un'ottica meno frammentaria. Il nostro lavoro si articola, quindi, secondo tre direttive, corrispondenti ad altrettanti capitoli (I, II e III), dedicati, rispettivamente, alla ricostruzione, per quanto possibile, del divieto di usucapione previsto nella lex Atinia e al suo rapporto con la più antica regolamentazione, allo studio del significato della reversio in potestà, e, infine, alle regole apprestate per i prodotti delle res furtivae.

" (Dalla Premessa)